Il Segreto Professionale - Sacro Segreto

Il paziente durante una visita è libero di farsi visitare e di comunicare con l'odontoiatra senza paura che quello che dice o che ciò che il medico vede o intuisce sia comunicato ad altri, inclusi i familiari del paziente.

Il medico ha l'obbligo di mantenere assoluta riservatezza su tutto quanto vede, sente o conosce riguardo un paziente e la sua famiglia in funzione del ruolo professionale che egli svolge, prima ancora di essere un obbligo giuridico penalmente rilevante, è un obbligo morale che deriva dall'etica deontologica infatti è codificato nell’art. 9 del codice deontologico: “…Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che è affidato a lui e può conoscere in virtù della sua attività…”.
In base al “diritto alla riservatezza” successivamente integrato dalla “legge sulla privacy” (n. 675, del 1996), i dati sensibili, in particolare quelli riguardanti la salute e la sessualità, vanno tutelati anche a livello di raccolta e diffusione.

Il segreto infatti è un valore insito nel rapporto medico-paziente, intimamente legato alla fiducia che il malato potrà riporre nel medico.

Il fondamento etico del segreto professionale deriva dalle più antiche tradizioni mediche, essendo tra gli elementi costitutivi del Giuramento di Ippocrate: "... E quanto vedrò e udirò esercitando la mia professione, e anche al di fuori di essa nei miei rapporti con gli uomini, se mai non debba essere divulgato attorno, lo tacerò ritenendolo alla stregua di un sacro segreto...”.


Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale)
"Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 600.000 a 1.000.000. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.".

Al di là della sanzione, la condanna per tale delitto può comportare fin’anche l’interdizione temporanea dalla professione, cui può seguire la perdita dell’abilitazione all’esercizio professionale.
Il reato di rivelazione del segreto è punibile a querela della persona offesa e rientra tra i delitti contro la libertà individuale ed in particolare contro l’inviolabilità dei segreti.
Per segreto deve intendersi ogni notizia che una persona ha interesse che non sia divulgata e, perciò, non soltanto fatti inerenti la salute del paziente, ma ogni altra notizia sulle abitudini di vita, su fatti economici, familiari, sociali o altro che, se divulgata, potrebbe produrre nocumento al paziente. Il reato è punibile soltanto se viene commesso con dolo, cioè con la coscienza e la volontà di rivelare il segreto o di impiegarlo a proprio od altrui profitto, mentre non è necessario che vi sia l'intenzione di produrre nocumento.
Inoltre si tratta di un reato di pericolo, e non di danno come la maggior parte di quelli previsti dal nostro codice, non è necessario che il nocumento derivante dalla rivelazione si verifichi, poiché è sufficiente che si concretizzi il pericolo, anche remoto del verificarsi di un danno morale o materiale per il titolare del segreto.
L'obbligo del segreto non vige soltanto per il medico ma anche per altre categorie di persone: difatti con la dizione "per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte" si intende estendere il vincolo della segretezza non solo al medico nell'esercizio della sua professione ma anche ad altre figure professionali e non, quindi l'obbligo di segreto è esteso ad assistenti, segretarie ecc.
Con l’espressione “avendo notizia”, il legislatore intende comprendere qualsiasi modalità con cui il sanitario può venire a conoscenza dello del segreto, quindi se vengo a conoscenza di un segreto di Tizio tramite Caio sono ugualmente tenuto a tenere il segreto; Con la dizione di "stato" vengono intese anche quelle persone che, in virtù di una loro particolare condizione, possono venire a conoscenza di un segreto che riguarda un'altra persona: è questo il caso degli studenti di medicina, dei familiari dei medici o dei loro conviventi o dipendenti i quali hanno tutti l'obbligo di mantenere riservate le notizie che apprendono appunto in virtù del loro ruolo sociale.
Sono poi tenute a mantenere il segreto professionale quelle persone che ne vengono a conoscenza per ragione del proprio "ufficio" quello cioè del tutore, del curatore, del giudice o del consulente tecnico.
Con la dizione “professione” si intende fare riferimento alle figure professionali sanitarie principali (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario) e a quelle secondarie (ostetrica, infermiere professionale, ecc.), mentre per le “arti” ci si riferisce, infine, a tutte quelle arti sanitarie ausiliarie quali, ad esempio, l'odontotecnico o il tecnico di radiologia.
Il vincolo di mantenere il segreto non viene meno con la risoluzione del rapporto tra il medico ed il paziente e tanto meno dopo la morte del paziente. Neanche la cancellazione dall’albo professionale esime moralmente il medico dagli obblighi espressi dall’art. 9.
Il segreto può però essere trasmesso; è cioè possibile rendere partecipi del segreto altre persone interessate allo stesso caso, anch'esse vincolate dal medesimo obbligo.
Il Codice Deontologico precisa, a tal proposito, nell’art. 11 che non costituisce violazione del segreto professionale la trasmissione di dati medici per motivi inerenti l’organizzazione e il controllo dei servizi assistenziali e sanitari, purché tale comunicazione avvenga nell'ambito dei servizi medesimi, secondo la prassi prevista nell'interesse del paziente, che ne richiede espressamente o ne autorizza implicitamente la trasmissione. E' quindi possibile comunicare il segreto ad altri medici se questo serve per offrire le appropriate cure al paziente.
Non è poi considerata violazione del segreto professionale la pubblicazione o la comunicazione, a scopo scientifico, di casi clinici, purché vengano questi illustrati tralasciando adeguatamente tutte quelle indicazioni che potrebbero consentire, in qualsiasi modo, l’identificazione del paziente (art.10 c.d.). Quindi senza mostrare il nome del paziente, coprendo gli occhi e segni caratteristici nelle foto.

Quindi i pettegoli sono avvisati!

La sostanziale importanza del segreto professionale sta nel fatto che il paziente deve essere libero e sicuro di poter parlare con il medico anche di situazioni o abitudini imbarazzanti, di comunicare in modo completo informazioni sul proprio stato di salute come essere affetto da determinate malattie o infetto da virus pericolosi (vedi Epatite varie e HIV). Tutto questo permette all'odontoiatra di fare una migliore diagnosi e di attuare maggiori misure per la sicurezza del paziente, propria ed altrui.

In linea con questo è sempre preferibile che i familiari del paziente non siano presenti durante, o almeno per parte, della durata della visita.
Un esempio semplice e frequente è la condizione di fumatore, in genere chiaramente visibile ad un dentista: molti pazienti chiedono di non comunicare ai familiari di avere questa abitudine.

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